Entro il prossimo 31 gennaio 2020, nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo livello «Bandi di gara e contratti», devono essere pubblicate e aggiornate le informazioni sui procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi avviati nel corso del 2019, anche se in pendenza di aggiudicazione.
L'adempimento è previsto dall'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 e si conclude con l'invio da parte della stazione appaltante a Anac, all'indirizzo Pec comunicazioni@pec.anticorruzione.it, entro il 31 gennaio di ogni anno, della comunicazione di avvenuto adempimento contenente il codice fiscale e l'indirizzo http di pubblicazione dei dati per l'anno di riferimento.
Gli obblighi di pubblicazione riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente a prescindere dall'acquisizione del Gig o SmartCig, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta mediante un confronto concorrenziale o un affidamento diretto. Infatti, in base all'articolo 1, comma 26, della legge 190/2012, gli obblighi di pubblicazione devono essere assolti anche per i procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie.
Non ci sono limiti di importo economico degli affidamenti, quindi anche le spese economali di minima entità sono oggetto di pubblicazione.
Da un punto di vista temporale, i dati devono restare pubblicati in amministrazione trasparente per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di comunicazione e in ogni caso fino alla conclusione del contratto.
Sotto un profilo soggettivo, sono chiamati all'adempimento le amministrazioni pubbliche interessate dall'articolo 1, comma 2, legge 165/2001, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e le loro controllate, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, e, comunque, tutte le stazioni appaltanti che affidano contratti che possono definirsi pubblici in quanto impegnano risorse economiche pubbliche, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto appaltante.
Nel processo di pubblicazione sono coinvolti i dirigenti responsabili degli uffici, il responsabile per la trasparenza e gli organismi indipendenti valutazione (Oiv) che attestano l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e utilizzano le informazioni ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.
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